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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.21. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2009  [ apri ]
4.21.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. I provvedimenti previsti al comma 1, concernenti gli interventi di cui alla lettera b), tengono conto dei seguenti criteri:
a) al fine di considerare l'intera realtà dimensionale delle imprese edili, ivi comprese quelle piccole e medie, i lavori da affidare non possono essere accorpati in modo artificioso;

b) l'affidamento degli interventi avviene preferibilmente con il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistano in tale numero aspiranti idonei;
c) si procede di preferenza con affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione;
d) il procedimento di valutazione di congruità dell'offerta deve essere improntato a criteri di semplificazione, fatto salvo il rispetto dei principi comunitari, con facoltà di ricorrere al sistema dell'esclusione automatica delle offerte anomale previsto dall'articolo 122, comma 9 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per interventi d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e) del predetto decreto legislativo;
e) il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente deve essere consentito fino al 50 per cento;
f) il criterio di aggiudicazione è di preferenza quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

ident. 4.20.