Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Gli operatori economici a cui sono affidati gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 devono adottare i modelli organizzativi previsti dagli articoli 6, comma 1 e articolo 7, comma 2, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001. Il soggetto attuatore verifica, nell'ambito dell'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, l'esistenza di tale modello organizzativo e provvede ad inviano al Prefetto della Provincia di L'Aquila, che assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività di cui al comma 1.