Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I soggetti residenti nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 che svolgono, alla data del 6 aprile 2009, la propria attività lavorativa fuori dal territorio regionale hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda, con particolare riguardo per coloro che, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, assistono familiari disabili.