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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.14. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2009  [ apri ]
8.14.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti o titolari di punti di prelievo localizzati nei comuni colpiti dal sisma individuati dall'ordinanza di cui all'articolo 1, sono sospesi per non meno di dodici mesi i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, acqua e gas emesse o da emettere nello stesso periodo. Entro tale termine, con successivo provvedimento adottato dal Commissario delegato, acquisita l'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabilite misure volte alla riduzione di almeno il 50 per cento dell'importo delle tariffe e degli oneri di sistema per il periodo 2009-2014, nonché le modalità di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per le suddette forniture. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Commissario delegato, individua gli strumenti finalizzati alla riduzione dell'imposizione fiscale sulle misure adottate a favore dei soggetti di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».