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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.01. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/06/2009  [ apri ]
8.01.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Equiparazione delle vittime del terremoto alle vittime del lavoro). - 1. È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 6 aprile o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.
2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili viene corrisposta, previo accertamento da parte delle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, una rendita, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale.
3. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità di cui al comma 1 vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del citato testo unico.
4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al comma 1 da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi, calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.
5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.