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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.02. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2009  [ apri ]
7.02.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Disposizioni per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione, nonché allo svolgimento del vertice G8, e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema della prevenzione incendi, del soccorso e della sicurezza pubblica, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 1o luglio 2009, di un contingente pari a 600 unità di vigili del fuoco, di cui almeno 100 nelle qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il 20 per cento delle assunzioni straordinarie di cui al comma 1 sono riservate in via prioritaria ai figli, al coniuge o, in alternativa, alla sorella o al fratello, di coloro che siano deceduti a causa degli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, secondo le specifiche discipline previste dai rispettivi ordinamenti per l'assunzione diretta dei familiari degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti per servizio.
3. Per assicurare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, e per le assunzioni comunque previste ed autorizzate, per l'anno 2009, nella qualifica di vigile del fuoco, sono effettuate esclusivamente, ed in parti uguali, dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservato ai vigili volontari ausiliari, collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, nonché dalla graduatoria dei vincitori di cui al bando di arruolamento per l'anno 2005 per volontari in ferma breve, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 42 del 28 maggio 2004. I posti non coperti dalle predette graduatorie sono attribuiti agli idonei della graduatoria formatasi ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e approvata con decreto ministeriale 28 aprile 2009, n. 1996.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative e concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.