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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.01. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2009  [ apri ]
7.01.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Mobilità del personale della pubblica amministrazione a sostegno delle attività tecnico-amministrative per l'emergenza e la ricostruzione delle zone colpite dal sisma nella regione Abruzzo). - 1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2.1. In relazione all'esigenza di riorganizzare le attività tecnico-amministrative degli organi della pubblica amministrazione operanti in Abruzzo, sia nel periodo di emergenza che per la fase di ricostruzione, il personale della pubblica amministrazione di cui agli articoli 1 e 2, compresa la dirigenza, su specifica richiesta e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, può prestare servizio presso enti locali, enti pubblici di cui ai richiamati articoli 1 e 2, nonché aziende ed istituzioni pubbliche aventi sede nelle zone colpite dal sisma ovvero operanti attualmente in tali zone per un periodo di 12 mesi eventualmente rinnovabile con conservazione del posto. Il suddetto personale conserva il trattamento economico in atto con validità a tutti gli effetti previdenziali ed assistenziali secondo l'ordinamento di provenienza con l'aggiunta di un'indennità una tantum per le spese di permanenza nella zona del sisma. Spetta al commissario delegato, attraverso la propria struttura, provvedere all'accoglimento delle domande ed al miglior utilizzo del personale trasferito secondo le esigenze manifestate dagli enti interessati e tenendo conto della qualifica posseduta nonché delle funzioni esercitate presso gli enti di origine.