Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per le imprese e le attività turistiche operanti e localizzate nelle zone collinari e montane della regione Abruzzo, al di fuori dei territori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ferma restando la sussistenza del nesso di causalità di cui al comma 3 del citato articolo 1.