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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.04. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2009  [ apri ]
6.04.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Equilibri finanziari degli enti locali). - 1. Alla Provincia di L'Aquila ed ai comuni di cui all'articolo 1 sono concessi, per ciascuno degli esercizi dal 2009 al 2013, trasferimenti erariali aggiuntivi, a titolo compensativo delle minori entrate conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui al presente articolo, da parte degli enti locali beneficiari dei trasferimenti erariali di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per ciascuno degli esercizi dal 2009 al 2013, viene destinata una quota pari a 17 milioni di euro della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, risulti ridotto del 10 per cento;
b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione del 10 per cento dei trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti dei consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti dei consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, dei codice civile.