Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I contributi di cui al presente articolo sono attribuiti ai comuni di cui all'articolo 1, alle province e alla regione Abruzzo, sulla base delle rispettive competenze attribuite dalla legislazione vigente. I predetti enti adottano i provvedimenti di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi. Con ordinanza di protezione civile da emanarsi entro il 30 settembre 2009, sono disciplinate le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma relative alla ricostruzione.