stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.25. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/06/2009  [ apri ]
4.25.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Tutti gli uffici, le istituzioni pubbliche e le università pubbliche che prima del 6 aprile 2009 avevano sede nel comune di L'Aquila devono mantenere in detto comune la propria sede. Si ribadisce altresì la centralità della città di L'Aquila come capoluogo della Regione Abruzzo nonché il mantenimento allo stato precedente di tutti i servizi e gli uffici nei piccoli comuni danneggiati. Con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, si prevede una maggiorazione dei contributi, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 18, commi da 1-bis a 1-quinquies, per la ricostruzione in favore delle aree ricadenti nel Parco regionale del Sirente Velino, nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e nel Parco nazionale della Majella, nonché la concessione di contributi per il rilancio turistico culturale della città di L'Aquila ed ecologico naturalistico delle aree del comprensorio e dei piccoli comuni terremotati.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.