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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.15. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/06/2009  [ apri ]
4.15.

(Non sono comprese quelle inammissibili, ritirate o votate in altra seduta).

Capo I
INTERVENTI IMMEDIATI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

ART. 4.
(Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di sostenere l'intervento dei comuni di cui all'articolo 1, volti a ripristinare le infrastrutture e le opere pubbliche danneggiate dal sisma, con particolare riguardo per quelle relative ai centri storici, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma è disposta con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1:
all'alinea, sostituire le parole:
1.1152,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 539,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 331,8 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 1.182,5 milioni per l'anno 2009, a 589,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 381,8 milioni di euro per l'anno 2012;
dopo la lettera
d), aggiungere la seguente:
d-bis)
a 20 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.