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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.94. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2009  [ apri ]
3.94.

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-ter. Le opere edilizie abusive realizzate dopo il 6 aprile 2009, nelle aree colpite dal sisma, così come definite dall'articolo 1, commi 2 e 3, non possono essere completate, utilizzate, non possono essere oggetto di sanatoria, né può essere concesso il cambio di destinazione d'uso dei terreni sui quali dette opere insistono. Dette opere non possono inoltre beneficiare in alcun modo dei contribuiti di cui al presente articolo, e la loro avvenuta realizzazione comporta la restituzione completa dei medesimi contributi qualora già parzialmente o totalmente liquidati, maggiorati degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. I contributi di cui al presente articolo non sono comunque dovuti per le opere edilizie abusive non condonate realizzate anche anteriormente alla data del 6 aprile 2009.