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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.5. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2009  [ apri ]
3.5.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con le seguenti:
a) per le unità abitative e gli immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, la concessione di contributi a fondo perduto pari al costo integrale della ricostruzione o riparazione, compreso l'adeguamento igienico sanitario e sismico, o dell'acquisto di una unità o immobile equivalente. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune;
a-bis) per le unità abitative danneggiate ma non dichiarate inagibili, la concessione di contributi a fondo perduto pari al costo integrale della riparazione, compreso l'adeguamento igienico sanitario e sismico, o dell'acquisto di una unità o immobile equivalente;
a-ter) per gli immobili ad uso non abitativo danneggiati, la concessione di contributi a fondo perduto non inferiori al 70 per cento del costo della riparazione e comunque del costo degli interventi sulle strutture, compreso l'adeguamento igienico-sanitario e sismico, e per la rimanente parte la possibilità di avvalersi, su base volontaria, del credito di imposta e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato;
a-quater) la concessione dei contributi e dei finanziamenti agevolati di cui alle lettere a) e a-bis) previa perizia giurata attestante l'entità dei danni e gli interventi necessari.

Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere la lettera
e);
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrati nell'anno 2007.