Al comma 1, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:
e-ter) a favore delle attività d'impresa o professionali i cui locali in regime di locazione siano stati distrutti o gravemente danneggiati dal sisma di cui al presente decreto, allo scopo di favorire il reperimento di locali, immobili o capannoni in regime di locazione è prevista l'erogazione di un indennizzo, di ammontare non superiore alla differenza di importo fra il vecchio e il nuovo canone, della durata massima di un anno a far data dalla stipula del nuovo contratto;