Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Ai fini di cui ai precedenti commi i pagamenti intercorrenti tra il committente e gli appaltatori e tra questi e gli affidatari, subaffidatari, quando trattasi di contraente generale, e ogni qualsiasi sistema di affidamento a terzi, devono avvenire attraverso bonifico bancario riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento di che trattasi.