Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, promuovono speciali programmi integrati di intervento, definiti programmi di recupero dell'emergenza, al fine di reintegrare i moduli abitativi nel tessuto urbano consolidato, anche attraverso il trasferimento e la compensazione delle volumetrie.