stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.11. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2009  [ apri ]
2.11.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. I moduli abitativi devono essere realizzati in tempo utile per sopperire alle esigenze di trasferimento dei residenti con propria abitazione distrutta e demolita, dalla sistemazione temporanea agli alloggi ultimati, prima della prossima stagione invernale, restando in caso contrario a carico del Commissario delegato la sistemazione in moduli abitativi di tipo provvisorio. Per conseguire tale finalità, i moduli abitativi possono essere anche costituiti con moduli di edilizia prefabbricata, con brevetti sia italiani che internazionali, che garantiscano la celerità di esecuzione e montaggio dei moduli stessi.
2-ter. Le aree abitative sono altresì dotate di spazi attrezzati atti ad ospitare servizi sociali, educativi, scolastici, ricreativi, culturali, in favore di famiglie, bambini, adolescenti, giovani, disabili ed anziani, immigrati, ed altri servizi al fine di garantire un'adeguata qualità della vita, con totale abbattimento delle barriere architettoniche, anche dei moduli abitativi.

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.