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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2-bis.01. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2009  [ apri ]
2-bis.01.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-ter. - (Contributo di solidarietà per il sostegno alle popolazioni dei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009). - 1. Allo scopo di favorire la realizzazione di interventi di sostegno alle famiglie residenti nei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per l'anno 2009, è istituito un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 1.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarietà di cui al comma 1 sono destinate, per una quota non superiore al 40 per cento all'istituzione, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del «Fondo per il contributo di solidarietà alla Regione Abruzzo» e per la rimanente quota ad incrementare la dotazione per l'anno 2009 del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui ai comma 5, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.
5. Ai fini di cui al comma 3, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 4, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.