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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.0100. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2009  [ apri ]
17.0100.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Gli adempimenti di cui ai commi 2 e 2-bis, limitatamente alle rate di giugno, luglio e agosto, si intendono regolarmente eseguiti se effettuati entro il 16 settembre 2009. Conseguentemente i versamenti relativi alle rate di giugno, o ed agosto 2009 possono essere effettuati anche in un'unica soluzione entro il predetto termine del 16 settembre 2009, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo. In tal caso non si applicano le sanzioni e gli interessi di cui al comma 4».