Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 16, il Commissario delegato, di concerto con le autorità competenti, definisce procedure operative e di coordinamento finalizzate al conseguimento di un compiuto monitoraggio delle imprese impegnate nella realizzazione delle opere e degli interventi di ricostruzione, dando tempestiva comunicazione alle forze dell'ordine degli elementi informativi significativi. Ciascuna stazione appaltante provvede a comunicare senza ritardo la ragione sociale dell'impresa affidataria, i nominativi dei relativi titolari e degli amministratori, l'eventuale utilizzo di imprese sub-contraenti, con specificazione degli stessi elementi informativi, nonché i dati relativi al personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli interventi commissariati.