Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. (Controllo sulla gestione finanziaria dei fondi). 1. Per il controllo sulla gestione finanziaria dei fondi posti a disposizione del Commissario delegato, è istituito un collegio formato da tre magistrati della Corte dei conti, estratti a sorte tra quelli che esercitano le funzioni di controllo. Il predetto collegio, istituito per due anni presso la sede della Corte dei conti di L'Aquila, verifica, a campione, la legittimità dei procedimenti e degli atti per l'esecuzione delle attività e degli interventi e valuta i risultati della gestione. Il collegio presenta al Parlamento una relazione semestrale sull'esito delle attività di controllo svolte.