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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.5. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2009  [ apri ]
15.5.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. I contributi di cui al presente articolo sono attribuiti ai comuni di cui all'articolo 1, alle province e alla regione Abruzzo, sulla base delle rispettive competenze attribuite dalla legislazione vigente. I predetti enti adotteranno i provvedimenti di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi. Con ordinanza di protezione civile da emanarsi entro il 30 settembre 2009, saranno disciplinate le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma relative alla ricostruzione.