stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 14.9. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2009  [ apri ]
14.9.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5.1. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione, per l'anno 2009, delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, risulti ridotto del 25 per cento,
b) dalla riduzione, per l'anno 2009, del 25 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione, per l'anno 2009, del 25 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212 come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione, per l'anno 2009, del 25 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

5.2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entra 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5.1 al citato Fondo di solidarietà.