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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.1. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2009  [ apri ]
11.1.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 11. - (Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico). - 1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare e realizzare, in termini di somma urgenza, un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto. La realizzazione delle predette verifiche ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al presente comma determina l'inutilizzabilità dell'immobile.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, sono individuate le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e le modalità operative, stabiliti i criteri di priorità degli interventi, nonché stabilita la ripartizione delle risorse di cui al comma 4.
3. Le amministrazioni interessate destinano alla realizzazione dei predetti interventi parte delle risorse necessarie anche attraverso le opportune variazioni di bilancio, ai sensi della legislazione vigente.
4. Alla realizzazione dei predetti interventi concorrono, altresì, per un ammontare pari a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo, mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.

5. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
6. I decreti di cui al comma 4 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
7. L'ammontare delle risorse di cui al comma 4 è ridotto di un importo equivalente alle maggiori entrate per i medesimi anni accertate ai sensi dell'articolo 14, comma 4.
8. Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo è concesso, ai soggetti privati indicati al comma 1, un credito d'imposta nel limite di euro 44 milioni per l'anno 2010, di euro 145,1 milioni di euro per l'anno 2011, di 195,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di 145,1 milioni di euro per l'anno 2015, e di 44 milioni di euro l'anno 2016 in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d'imposta non spetta ai soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di cui al comma 1, non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo, è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.
10. Per i soggetti titolari di partita IVA il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La quota annuale del credito d'imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso.
11. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota annuale del credito di imposta è utilizzata in diminuzione dell'imposta netta determinata ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'ammontare della predetta quota è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 8, 9, 10 e 11.
13. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
14. Il credito d'imposta può essere fruito esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.