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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.13. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2009  [ apri ]
10.13.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La Provincia de L'Aquila può ridurre ulteriormente, o sopprimere del tutto, l'imposta provinciale di trascrizione di cinquanta euro stabilita con le disposizioni dell'articolo 3, comma 13-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Sono inoltre esenti dall'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, gli atti di costituzione e cancellazione delle ipoteche ivi previste, nonché le connesse formalità del pubblico registro automobilistico. Tali disposizioni, inoltre, a partire dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano solamente a condizione che la richiesta di iscrizione al pubblico registro automobilistico delle ipoteche per residuo prezzo sia contestuale a quella per l'iscrizione del veicolo interessato o di trascrizione del relativo passaggio di proprietà e si interpretano nel senso che il trattamento di favore si applica alle ipoteche con richiesta di iscrizione dalla data di entrata in vigore della citata legge 28 gennaio 2009, n. 2, indipendentemente dalla data del relativo atto costitutivo, mentre solo alla cancellazione di queste ultime ipoteche si applica l'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione.