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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.010. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2009  [ apri ]
7.010.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Disposizioni per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per le Forze di Polizia). - 1. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione, nonché allo svolgimento del vertice G8, e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema della prevenzione incendi, del soccorso e della sicurezza pubblica, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 1o luglio 2009, di un contingente pari a:
a) 600 unità di vigili dei fuoco, di cui almeno 100 nelle qualifiche del Corpo nazionale dei Vigili dei Fuoco;
b) 400 unità complessive nelle qualifiche iniziali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo forestale dello Stato, nei contingenti, rispettivamente, di 153, 153, 76 e 18 unità, attraverso l'assunzione degli idonei delle graduatorie, in corso di validità, dei concorsi per l'accesso alle medesime qualifiche iniziali.
2. Il venti per cento delle assunzioni straordinarie di cui al comma 1, sono riservate in via prioritaria ai figli, al coniuge o, in alternativa, alla sorella o al fratello, di coloro che siano deceduti a causa degli eventi sismici nella regione Abruzzo dei mese di aprile 2009, secondo le specifiche discipline previste dai rispettivi ordinamenti per l'assunzione diretta dei familiari degli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze di Polizia deceduti per servizio.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera a) e b), si provvede a valere sulle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, prioritariamente rispetto alle riassegnazioni di cui al comma 7 del predetto articolo.
4. Per assicurare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, e per le assunzioni comunque previste ed autorizzate, per l'anno 2009, nella qualifica di vigile del fuoco, sono effettuate esclusivamente, ed in parti uguali, dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili volontari ausiliari, collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, nonché dalla graduatoria dei vincitori di cui al bando di arruolamento per l'anno 2005 per volontari in ferma breve, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale - n. 42 del 28 maggio 2004, i posti non coperti dalle predette graduatorie sono attribuiti agli idonei della graduatoria formatasi ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e approvata con decreto ministeriale n. 1996 del 28 aprile 2008.