Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-ter. Allo scopo di agevolare la ripresa delle attività economiche, tutti i trasferimenti erariali dovuti dallo Stato alla Provincia di L'Aquila e ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, relativi agli anni 2007 e precedenti, vengono messi immediatamente in liquidazione ed erogati per sopperire alle disponibilità di cassa. La reiscrizione dei residui perenti ha luogo d'ufficio.