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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.50. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2009  [ apri ]
6.50.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai consorzi, per le minori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1, sono erogate dallo Stato, tramite la regione Abruzzo, le somme corrispondenti al mancato gettito contributivo, entro e non oltre la data prevista per la riscossione ordinaria. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di versamento delle somme di cui alla citata lettera d), al termine del periodo di sospensione, nonché le corrispondenti modalità di restituzione da parte dei consorzi di bonifica allo Stato.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.