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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.01. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2009  [ apri ]
6.01.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Contributo di solidarietà per il sostegno alle popolazioni dei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009). - 1. Allo scopo di favorire la realizzazione di interventi di sostegno alle famiglie residenti nei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per l'anno 2009, è istituito un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 1.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarietà di cui al comma 1 sono destinate all'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del «Fondo per il contributo di solidarietà alla Regione Abruzzo».
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo, prioritariamente assicurando alla Provincia di L'Aquila e ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, e alla Camera di commercio di L'Aquila, il ristoro delle mancate entrate derivanti dalla sospensione dei versamento dei tributi, tariffe e canoni locali, anche afferenti i servizi erogati da aziende partecipate o interamente a controllo pubblico, nonché per la concessione di un contributo mensile, pari alla quota dell'assegno sociale, per il sostegno delle famiglie i cui componenti non possano accedere ad alcuno dei benefici previsti nel presente comma, non godano di altre pensioni e che non dispongano di altri mezzi economici propri, finalizzato a garantire un reddito minimo di sostentamento fino al 31 dicembre 2009.