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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.45. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2009  [ apri ]
4.45.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. È consentito l'utilizzo delle economie derivanti dalle operazioni di rinegoziazione di cui al comma 8, ovvero di altre operazioni già approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per fronteggiare i danni che gli eventi sismici, di cui all'articolo 1, hanno arrecato al patrimonio ed al demanio della provincia di L'Aquila e dei comuni, di cui citato articolo l, indipendentemente dalla qualificazione tecnica degli interventi realizzati.
8-ter. È consentito, altresì, l'utilizzo delle citate economie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti di cui al comma 8-bis, in sede di variazione di bilancio, adottata ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ovvero di approvazione della deliberazione consiliare di cui all'articolo 193 del citato decreto.