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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.80. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2009  [ apri ]
3.80.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, la regione Abruzzo provvede con criteri omogenei ed in termini di somma urgenza:
a) a definire linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati, degli interventi di ricostruzione, con criteri antisismici, degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati;
b) a definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano, entro trenta giorni, i centri e nuclei, o parte di essi, di particolare interesse maggiormente colpiti nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero;
c) a realizzare, avvalendosi degli organismi tecnici pubblici preposti, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione:
d) a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, d'intesa con le autorità competenti;
e) a stabilire le modalità, le procedure e i termini per la concessione e l'erogazione dei contributi, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto, prevedendo opportune verifiche da eseguire attraverso controlli in cantiere e che devono riguardare le fasi di inizio lavori, in corso d'opera e a ultimazione dei lavori.

2-ter. Gli interventi di ricostruzione avvengono nel rispetto della normativa per le costruzioni sismiche e con l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili. Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare la riduzione o eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico.
2-quater. Per le finalità di cui ai commi 2-bis e 2-ter, la Regione Abruzzo costituisce e si avvale di un proprio apposito Ufficio, denominato «Ufficio per la ricostruzione», con la funzione di «cabina di regia» e raccordo sistematico tra tutte le fasi concernenti la ricostruzione, e in particolare con l'obiettivo di:
a) verificare la regolarità e la rispondenza dei requisiti circa le domande per ottenere i contributi presentate dai privati;
b) determinare l'importo del contributo statale (rilascio della concessione contributiva) attraverso la verifica dell'effettivo livello di danneggiamento e dei lavori ammissibili (controllo qualitativo e quantitativo dei progetti);
c) distribuzione dei contributi con il pagamento degli stati di avanzamento e stato finale con il rilascio del contributo a saldo;
d) predisporre sopralluoghi sui cantieri finalizzati al controllo circa la regolare esecuzione dei lavori;
e) rendicontazione annuale sulla stato della ricostruzione.