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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.50. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2009  [ apri ]
3.50.

Al comma 1, sostituire la lettera h), con le seguenti:
h) ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati, in loro proprietà alla data in cui si è verificato il danno, per effetto della crisi sismica del 6 aprile 2009, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento del valore del danno subito, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascun nucleo familiare;
h-bis) la concessione di contributi, nel limite massimo complessivo di 50.000 euro per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e di 150.000 euro per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali, all'esercizio delle attività svolte, accertate con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi;
h-ter) la concessione di contributi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascuna impresa;

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.