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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.51. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2009  [ apri ]
2.51.

Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I contraenti generali sono integrati da soggetti professionali, di comprovata esperienza, nella gestione di progetti di sviluppo finanziati da fondi istituzionali pubblici e privati, che garantiscono certezza dei tempi, qualità di esecuzione e responsabilità nei confronti degli interessi pubblici e privati. Nei raggruppamenti, associazioni temporanee e consorzi concorrenti devono comunque essere presenti imprese e soggetti professionali iscritti in albi e registri locali. I dividendi derivanti dalle attività di fondi istituzionali, sotto il controllo della Banca d'Italia e della Consob, operanti per la ricostruzione dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, non sono soggetti a tassazione.

Conseguentemente:
dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante quanto previsto dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 18.
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.