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Legislatura XVI

Proposta emendativa 16.5. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2009  [ apri ]
16.5.

Dopo il comma 6. aggiungere il seguente:
6-bis. È istituito l'Osservatorio sulla legalità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cui composizione è stabilita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Commissario delegato ai sensi dell'articolo 2 comma 1, con la Regione Abruzzo, la Provincia dell'Aquila e i comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. L'osservatorio, i cui componenti svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito, ha lo scopo di monitorare la correttezza delle gare e degli affidamenti di lavori e le imprese che operano nella fase della ricostruzione con l'intento di evitare il rispetto della legalità e ogni genere di infiltrazione mafiosa o comunque della malavita organizzata in tutte le fasi del processo, dal settore degli appalti e dei servizi, subappalti, al ciclo del cemento, alle cave estrattive, alla fornitura dei materiali, allo smaltimento degli inerti e dei rifiuti speciali e di quant'altro sia collegato alla ricostruzione dei comuni colpiti, per garantire che ogni attività sia svolta nel rispetto delle norme antisismiche e degli equilibri idrogeologici, e la massima sicurezza sia in termini di legalità degli edifici realizzati, Gli atti dell'Osservatorio sono trasmessi con urgenza al Commissario delegato che provvede agli eventuali adempimenti o controdeduce, con motivazione espressa, senza ritardo.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» dalle seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.