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Legislatura XVI

Proposta emendativa 14.01. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2009  [ apri ]
14.01.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. - 1. In favore dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 è introdotto, per il periodo d'imposta 2009, un contributo di solidarietà sul reddito imponibile, di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo è determinato applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) per la quota di reddito compresa tra 75.000 euro e 100.000 euro, aliquota dell'1 per cento;
b) per la quota di reddito eccedente l'importo di 100.000 euro, aliquota del 2 per cento.

2. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà di cui al comma 1, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel comma 1. La scadenza del termine per il versamento del contributo di solidarietà non dovrà essere fissata in data non successiva al 30 novembre 2009.