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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.105. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2009  [ apri ]
13.105.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) per i medicinali di classe a) di cui all'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono fissate per le aziende farmaceutiche al 66,65 per cento, per i grossisti e i farmacisti al 33,35 per cento, da ripartirsi secondo le regole di mercato, fermo restando la quota minima del farmacista al 26,7 per cento. Per i medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono così rideterminate: per le aziende farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65 per cento e per i farmacisti 26,7 per cento. La rimanente quota dell'8 per cento è ridistribuita fra aziende, farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato ferma restando la quota minima per la farmacia del 26,7 per cento. Per la fornitura di farmaci di classe a), di cui all'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il mancato rispetto delle quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico previste dall'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e di quelle previste dal presente comma, anche mediante cessione di quantitativi gratuiti di farmaci o altra utilità economica, comporta, con modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:
1) per l'azienda farmaceutica, l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di importo pari al 20 per cento del prezzo al pubblico dei farmaci interessati dalla violazione, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, di importo pari al 50 per cento di tale prezzo;
2) per il grossista, l'obbligo di versare al Servizio sanitario regionale una somma pari al doppio dell'importo dello sconto non dovuto, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, pari al quintuplo di tale importo;
3) per la farmacia, l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni.