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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.9. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2009  [ apri ]
11.9.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare, in accordo con le regioni interessate e secondo criteri e modalità definiti d'intesa con la Conferenza Unificata, un programma di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di edifici pubblici e di infrastrutture strategiche ai fini della protezione civile e rilevanti in relazione alte conseguenze di un loro eventuale collasso, da completare entro un anno dall'approvazione della presente legge.
1-ter. Le verifiche interessano prioritariamente gli edifici e le infrastrutture strategiche e rilevanti ubicate nelle zone ad alta e media sismicità, a cominciare da quelle dell'Appennino centrale contigue a quelle colpite dall'evento sismico del 6 aprile 2009, e sono svolte in collaborazione con gli enti locali e con gli enti pubblici proprietari degli edifici o delle infrastrutture interessate. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, da prelevare nel Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui al comma 1.
1-quater. Sulla base degli esiti delle verifiche di cui al comma 1-bis il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la Conferenza Unificata, predispone annualmente un piano degli interventi prioritari per la messa in sicurezza degli edifici e delle infrastrutture strategiche e rilevanti, da finanziare con le risorse del Fondo di cui al comma 1. Gli enti interessati realizzano le predette opere partecipando anche con proprie risorse, nei limiti che sono stabiliti in occasione dell'approvazione del piano.