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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.3. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2009  [ apri ]
11.3.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 11. - (Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico). - 1. Per la realizzazione degli interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, con priorità per le aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto, è concesso, ai soggetti privati, un credito d'imposta nel limite di euro 44 milioni per l'anno per l'anno 2010, di euro 145,1 milioni di euro per l'anno 2011, di 195,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di 145,1 milioni di euro per l'anno 2015, e di 44 milioni di euro l'anno 2016 in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d'imposta non spetta ai soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, vengono individuate le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e le modalità operative, nonché stabiliti i criteri di priorità degli interventi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data dell'ultimo dei provvedimenti di cui al presente comma, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 1, 3, 4 e 5.
3. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di cui al comma 1, non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo, è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.
4. Per i soggetti titolari di partita IVA il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La quota annuale del credito d'imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso.
5. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota annuale del credito di imposta è utilizzata in diminuzione dell'imposta netta determinata ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'ammontare della predetta quota è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
6. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.