stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.3. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2009  [ apri ]
10.3.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
1-bis. Al fine di agevolare i cittadini, le imprese, anche agricole, ed i professionisti con residenza od operanti in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, è istituita, per un periodo di sette anni, una zona franca. Alle imprese e ai lavoratori operanti nella zona franca sono concessi i seguenti benefici ad agevolazioni fiscali e previdenziali:
a) riduzione del 60 per cento delle imposte sui redditi da impresa;
b) riduzione del 50 per cento degli oneri previdenziali con copertura figurativa;
c) riduzione del 50 per cento di tutte le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto;
d) riduzione, fino a 20.000 euro, dalla base imponibile IRAP per ogni lavoratore a tempo indeterminato;
e) sospensione della maggiorazione dell'aliquota Irpef regionale ed Irap derivanti dall'extra deficit sanitario;
f) sospensione delle addizionali comunali all'Irpef.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, risulti ridotto del 10 per cento;
b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.