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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.22. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2009  [ apri ]
10.22.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-ter. Al fine di favorire la permanenza dei giovani in agricoltura, in deroga all'articolo 13, comma 4, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, è consentita, per la sola Regione Abruzzo, la possibilità di finanziare anche gli insediamenti dei giovani agricoltori avvenuti dal 1o gennaio 2007 a seguito della presentazione della preadesione al piano di sviluppo rurale 2007-2013.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.