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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.19. in Assemblea riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2009  [ apri ]
1.19.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai beni immobili e mobili distrutti o danneggiati ubicati nei comuni di cui al comma 3 sono attribuiti i medesimi contributi e le agevolazioni previste per i comuni di cui al comma 2, limitatamente alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i) e l), e le spese per affrontare l'emergenza.

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole:
a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.