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Legislatura XVI

Proposta emendativa 52.04. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2449-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/03/2010  [ apri ]
52.04.
inammissibile

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni per la raccolta dei dati sulle emissioni di cui all'articolo 1, comma 10, della direttiva 2009/29/CE).

1. I gestori degli impianti o parti di impianto rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2009/29/CE e che sono inseriti nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a partire dal 2013, presentano al Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, i dati sulle emissioni debitamente giustificati e verificati in maniera indipendente di cui all'articolo 9-bis della direttiva 2009/29/CE, affinché questi possano essere presi in considerazione ai fini dell'adeguamento del quantitativo comunitario delle quote da rilasciare.
2. I dati di cui al comma 1 sono inoltrati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le specifiche relative al formato ed alle modalità per la trasmissione nonché le specificazioni sui dati richiesti sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Comitato di cui al medesimo comma 1I.

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