Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, è sostituito dal seguente:
3. Chiunque immette nel mercato apparecchi che, seppure conformi ai requi siti di protezione di cui all'allegato I, sono sprovvisti della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità di cui all'allegato IV, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.