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Legislatura XVI

Proposta emendativa 43.47. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2449-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/04/2010  [ apri ]
43.47.

Sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 18, comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.
Nell'adottare i provvedimenti di cui al periodo precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le modifiche previo parere dell'ISPRA o, se istituiti, degli Istituti regionali, ai fini della validazione delle analisi scientifiche e ornitologiche redatte secondo i principi della Direttiva europea su cui si basano i provvedimenti regionali.
I termini di cui al comma 1 devono essere comunque contenuti tra la terza decade di agosto e la terza decade di febbraio, nel rispetto di quanto previsto dalla Guida Interpretativa alla Direttiva 79/409/CEE.
Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, per le specie di mammiferi di cui è consentito il prelievo venatorio ai sensi del presente articolo, le regioni e le province autonome sono obbligate, nell'approvazione dei calendari venatori, al rispetto dell'arco temporale compreso tra il 1o settembre ed il 31 gennaio.