Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «del 2 aprile 1979,» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con validazione tecnica dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,»;
b) il comma 3 è così sostituito;
«3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, tenuto conto del parere conforme dell'ISPRA (istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale) e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in diminuzione»;
c) il comma 4 è così sostituito:
«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta di uno dei ministri, annulla i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. L'annullamento avviene in tempi tali che l'applicazione della deroga non arrechi danno alla fauna selvatica».