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Legislatura XVI

Proposta emendativa 42.2. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2449-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/04/2010  [ apri ]
42.2.
inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla direttiva (CE) 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante l'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, nonché per garantire l'applicazione dell'articolo 22, comma 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, è istituito il Sistema di qualità nazionale «Sistema di Produzione integrata», di seguito denominato «Sistema». Il Sistema è finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e tutela ambientale. Il Sistema è strutturato per gestire le pratiche agricole e zootecniche conformemente ad una disciplina di produzione denominata «Produzione integrata», la cui verifica, eseguita in base ad uno specifico piano di controllo, è demandata ad organismi terzi accreditati in base alle norme vigenti.
1-ter. Si definisce «Produzione integrata» il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. I requisiti e i dettagli tecnici che contraddistinguono la Produzione integrata sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La produzione che risulta conforme al Sistema può essere contraddistinta da uno specifico segno distintivo.
1-quater. L'adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di Produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli.
1-quinquies. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede ad istituire al proprio interno un organismo tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:
a) il regime e le modalità di gestione del Sistema di Produzione integrata;
b) la disciplina produttiva e le modalità di controllo;
c) il segno distintivo con cui identificare le produzioni ottenute in regime di Sistema;
d) efficaci procedure di vigilanza e controllo.

1-sexies. Ai componenti dell'organismo tecnico-scientifico di cui al comma 1-quinquies non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
1-septies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies divengono efficaci dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché disposizioni per l'attuazione della direttiva (CE) 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009».