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Legislatura XVI

Proposta emendativa 24.01. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2449-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2010  [ apri ]
24.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Delega al Governo per la disciplina della fiducia).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina della fiducia.
2. La disciplina, tenuti in considerazione i principali modelli normativi dei paesi dell'Unione Europea, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e con le convenzioni internazionali e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, anche tributarie.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti, perché sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 4.
6. La disciplina della fiducia è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere, nell'ambito del Titolo III del libro IV del Codice civile, la disciplina speciale del contratto di fiducia, quale contratto con cui il fiduciante trasferisce diritti, beni o somme di denaro specificamente individuati in forma di patrimonio separato ad un fiduciario che li amministra, secondo uno scopo determinato, anche nell'interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili;
b) prevedere che il contratto di fiducia venga stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità;
c) prevedere, quali effetti del contratto, la separazione patrimoniale, la surrogazione del fiduciario e l'opponibilità del contratto ai terzi ed ai creditori mediante idonee formalità pubblicitarie riguardanti i diritti ed i beni che costituiscono oggetto della fiducia. In particolare:
1) escludere che, qualora il fiduciario sia una persona fisica, i diritti ed i beni oggetto del rapporto siano parte della comunione legale tra coniugi, o cadano in successione;
2) prevedere che il denaro facente parte del patrimonio fiduciario sia versato in un deposito nella disponibilità del fiduciario e che in tale ipotesi il contratto di fiducia, fermo restando il vincolo di forma di cui al precedente punto b), si perfezioni con il versamento dell'intero importo;

d) dettare una disciplina specifica per:
1) la fiducia a scopo di garanzia, quale contratto con cui si garantiscono crediti determinati o determinabili, con previsione, in quest'ultimo caso, dell'importo massimo garantito. In particolare prevedere:
I) che risulti dal contratto, a pena di nullità, il debito garantito e il valore del bene trasferito in garanzia;
II) che il contratto possa essere concluso esclusivamente con un fiduciante che agisce per scopi inerenti alla propria attività professionale o imprenditoriale;
III) che la fiducia possa essere destinata a garantire debiti diversi da quelli per cui era stata originariamente costituita, qualora l'atto costitutivo preveda tale possibilità e purché si tratti di crediti derivanti da rapporti giù costituiti ovvero da costituirsi entro limiti temporali specificamente determinati;
IV) la nullità di qualunque patto che abbia per oggetto o per effetto di liberare il fiduciario dall'obbligo di corrispondere al beneficiario o, se diversamente previsto dal titolo, al fiduciante, il saldo netto risultante dalla differenza tra il valore dei beni costituenti la garanzia e l'ammontare del debito garantito, all'epoca della escussione della garanzia;
V) la disciplina per il caso in cui i beni concessi in garanzia, anche nell'ipotesi di complesso di beni o altri elementi aziendali, siano sostituiti nel corso del rapporto, disponendo in particolare che il valore dei beni sostitutivi non possa essere superiore a quello dei beni sostituiti e che, qualora lo sia, la garanzia non si estenda oltre il valore del bene originario;
2) il contratto di fiducia a scopo assistenziale, prevedendo che il valore dei beni conferiti non possa eccedere i bisogni del beneficiario e facendo salve le disposizioni a tutela dei diritti dei legittimari. Tali disposizioni non si applicano qualora il beneficiario sia una persona disabile;
e) disciplinare i diritti, gli obblighi e i poteri del fiduciario e del fiduciante, o del terzo che sia nominato per far valere gli obblighi del fiduciario;
f) disciplinare l'opponibilità ai terzi aventi causa delle eventuali limitazioni apposte ai poteri del fiduciario e l'obbligo di rendiconto;
g) disciplinare la cessazione del fiduciario dall'incarico, prevedendo la possibilità di sua sostituzione anche da parte del giudice e l'ingresso del nuovo fiduciario nella titolarità dei beni oggetto del rapporto;
h) disciplinare la durata del contratto, la revoca e la rinuncia del fiduciario, nonché la possibilità di nominare da parte del giudice, in caso di urgenza, un fiduciario provvisorio;
i) disciplinare le cause di scioglimento del contratto di fiducia, prevedendo tra di esse l'unanime deliberazione di tutti i beneficiari, purché pienamente capaci di agire;
j) determinare i casi in cui gli effetti del contratto di fiducia possono derivare dalla sentenza del giudice;
k) prevedere che la disciplina della fiducia si applichi anche qualora gli effetti di questa derivino da testamento, salva la disciplina contenuta nell'articolo 627 c.c.
l) prevedere che la disciplina della fiducia si applichi anche nell'ipotesi in cui il titolare di beni se ne dichiari fiduciario per il perseguimento di uno scopo nell'interesse di terzi beneficiari;
m) dettare norme di coordinamento e, ove necessario per la realizzazione dei criteri di delega precedenti, di deroga alla disciplina di tutela dei creditori, alla disciplina sul contratto a favore di terzo, alla disciplina sulla cessione dei crediti futuri ed alla disciplina degli strumenti finanziari;
n) dettare norme di coordinamento e, ove necessario per la realizzazione dei criteri di delega precedenti, di deroga alla disciplina fallimentare, regolando in particolare la possibilità per il curatore fallimentare di concludere il contratto di fiducia al fine di agevolare il riparto dell'attivo tra i creditori;
o) assicurare, in ogni caso, il coordinamento con le norme vigenti in materia di antiriciclaggio, antimafia, conflitto di interessi ed a tutela dell'ordine pubblico;
p) dettare, ove necessario, norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di trust.

7. Dalla applicazione della presente legge e dei decreti delegati non devono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il Governo