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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.21. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2449-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/03/2010  [ apri ]
17.21.
inammissibile

Dopo il comma, inserire il seguente:
2-bis. Al fine di garantire, in conformità alla Direttiva 2009/72/CE, la sicurezza del sistema elettrico nazionale e la stabilità del mercato elettrico italiano ed europeo, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2 della presente legge, il gestore del servizio elettrico nazionale identifica, su base triennale, il fabbisogno complessivo delle risorse in grado di garantire il servizio di interrompibilità dei prelievi di energia elettrica fino ad un ammontare complessivo di 2.500 MW.
L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i criteri e le modalità per l'approvvigionamento delle risorse interrompibili ad utenti finali attraverso procedure trasparenti e non discriminatorie garantendo una congrua remunerazione del servizio.

Conseguentemente, il comma 18 dell'articolo 30 della legge 99/09, è abrogato dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2».