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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.01. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2449-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2010  [ apri ]
15.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Attuazione dell'obbligo di rilascio quote agli impianti Nuovi Entranti in applicazione del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, attuativo della Direttiva 2003/87/CE).

1. Il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, nel caso di insufficienza, totale o parziale, delle quote di emissione destinate agli impianti nuovi entranti, come evidenziata nella «Relazione ai Ministri dell'economia, dell'ambiente, e dello sviluppo economico sulle risorse necessarie per la «Riserva Nuovi Entranti», di cui alla Decisione di assegnazione approvata con decreto ministeriale 28 febbraio 2008, non effettua l'assegnazione delle quote secondo le previsioni dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, ai gestori di impianti o parti di impianti del settore termoelettrico riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi della richiamata Decisione di Assegnazione, che hanno effettuato l'esercizio commerciale a partire dal 1° gennaio 2009 anche in caso di avvio effettuato nel 2008.
2. Il Comitato di cui al comma 1 determina, sulla base della metodologia di cui alla Decisione di Assegnazione, il numero di quote non assegnate a ciascun gestore di impianti o parti di impianti di cui al medesimo comma 1 e ne dà comunicazione all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini del rimborso di cui al successivo comma 3.
3. I gestori di cui al comma 2 hanno diritto al rimborso pari al valore delle quote non assegnate all'impianto, o parte di impianto, riconosciuto come nuovo entrante, al fine di non alterare la concorrenza nel mercato nazionale e comunitario nonché garantire la parità di trattamento fra impianti esistenti e nuovi entranti.
4. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce modalità e corrispettivi per il rimborso di cui al comma 3, mediante anticipazione a carico degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
5. I corrispettivi di cui al comma 3 sono liquidati a ciascun gestore avente diritto entro il 30 giugno di ciascun anno, con riferimento alle quote di cui al comma 1 non assegnate per l'anno solare precedente nel periodo 2009-2012.
6. Le risorse impiegate per l'erogazione dei corrispettivi di cui al comma 4 sono reintegrate all'ente erogatore con i proventi della vendita all'asta delle quote di cui all'articolo 1, comma 11, della direttiva 2009/29/CE che modifica l'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE.
7. Le quote assegnabili all'impianto costituiscono, anche, la base per il calcolo della percentuale di CERs ed ERUs utilizzabili dal gestore ai fini dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di CO2